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Una fatwa non è la Costituzione

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15.09.2026

Il discorso pronunciato da Michele Brignone davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, contiene una premessa condivisibile: non ogni musulmano è un fondamentalista. Ma da premesse in parte corrette, il direttore delle ricerche di Oasis ricava conclusioni che non convincono. La vera questione è: quali garanzie deve pretendere uno Stato democratico da qualunque organizzazione religiosa che chieda riconoscimento, interlocuzione istituzionale o un’intesa?

La risposta non può essere una fatwa. Ed è proprio il riferimento alla fatwa dell’Ucoii sul caso di Saman Abbas il passaggio più rivelatore dell’intero intervento. Brignone ricorda che l’Ucoii, dopo l’assassinio della ragazza, espresse attraverso una fatwa la propria contrarietà ai matrimoni forzati. Ma una fatwa è un parere religioso, non una fonte del diritto italiano. Può avere un significato per chi riconosce l’autorità religiosa che la emette, ma non conferisce alcuna legittimità giuridica e non costituisce una certificazione di compatibilità con la Costituzione. Il matrimonio forzato non è vietato in Italia perché un imam lo considera sbagliato. È vietato perché lo stabilisce l’ordinamento italiano. Una donna non è libera perché una fatwa riconosce la sua libertà: è libera perché la Costituzione italiana tutela la sua dignità, la sua autodeterminazione e la sua uguaglianza davanti alla legge. La domanda, dunque, è elementare: se domani un’autorità religiosa emanasse una fatwa di segno opposto, quale sarebbe il criterio?

La risposta può essere una sola: nessuna fatwa può modificare la legge dello Stato. È proprio qui che il ragionamento di Brignone confonde due piani che uno Stato democratico non può confondere: il fatto che un'autorità religiosa condanni una determinata pratica non dimostra in alcun modo che quell’autorità o l’organizzazione che la esprime siano compatibili con l’ordinamento costituzionale dello Stato. In una Repubblica costituzionale l’autorità ultima sui diritti e sui doveri civili non appartiene a un'autorità religiosa. Appartiene alla legge. L’articolo 8 della Costituzione consente alle confessioni religiose di organizzarsi secondo i propri statuti “in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. La libertà religiosa è pienamente garantita dall’articolo 19. Ma libertà religiosa non significa sovranità religiosa. Una fatwa non è una legge. Un imam non è un legislatore. Una comunità religiosa non è un ordinamento parallelo. Questa distinzione non è un dettaglio giuridico: è il fondamento stesso della convivenza democratica.

Brignone contesta poi l’idea che le moschee........

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