menu_open Columnists
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Il referendum sulla magistratura e un Paese che non può più guardarsi l’ombelico

21 0
04.03.2026

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 – referendum confermativo, vale la pena ricordarlo, con cui i cittadini sono chiamati a confermare o respingere una riforma già approvata dal Parlamento – possiede una portata che sarebbe imprudente sottovalutare.

Non è azzardato affermare che, dopo il 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere la forma stessa dello Stato, nessuna consultazione popolare abbia investito con altrettanta profondità l’architettura dei poteri della Repubblica. In quell’occasione si trattava di decidere chi dovesse incarnare la sovranità: un monarca o il popolo.

Oggi si tratta di decidere come debbano configurarsi i rapporti tra i poteri che quella sovranità esercitano, e in particolare tra la magistratura e le istituzioni rappresentative. Come si è avuto modo di argomentare nell’articolo Il referendum e la storia che non si fa processare, il conflitto che oppone da oltre trent’anni la magistratura alla politica non nasce da un capriccio, né da una contingenza: affonda le sue radici nella genesi stessa della Repubblica, nelle necessità della Guerra fredda, nel compromesso opaco che resse l’Italia per quasi mezzo secolo e nella resa dei conti che, venuto meno quel compromesso, si aprì con Tangentopoli senza mai giungere a una composizione.

Il referendum che si avvicina rappresenta, per la prima volta, la possibilità che quel conflitto trovi non una soluzione giudiziaria né una mediazione parlamentare, ma un verdetto popolare. È questo a conferirgli un peso che trascende di gran lunga le singole norme sottoposte al voto.

Per comprendere la reale portata della riforma, occorre anzitutto sgombrare il campo da un equivoco che domina il dibattito pubblico: l’idea che la separazione delle carriere costituisca un attacco all’indipendenza della magistratura. La riforma modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, ma lascia intatto il primo comma dell’articolo 104, che recita: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Questo principio non viene scalfito. Ciò che muta è l’articolazione interna di quell’ordine, non la sua natura.

La riforma interviene su tre piani. Il primo è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti, cioè i giudici che decidono le controversie, e magistrati requirenti, cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini e sostengono l’accusa. Oggi le due funzioni appartengono a un’unica carriera e un magistrato può passare dall’una all’altra. Con la riforma, chi intraprende la carriera di giudice resterà giudice; chi quella di pubblico ministero, resterà pubblico ministero.

Il secondo piano discende direttamente dal........

© L'Opinione delle Libertà