Intasca 168mila euro in più di eredità, ma il padre e fratello lo incastrano con un dvd. Ora dovrà risarcire
Il conto acceso per gestire l’eredità della madre defunta e lo sforamento del 33% per comprare casa. La causa in Tribunale, l’audio-confessione in cui l’uomo ammette i debiti e i soldi da ridare ai parenti.
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Il motivo? I tre sono stati cointestatari dal 2011 al 2016 di un conto in una filiale Bpm, acceso per gestire l’eredità della moglie e madre deceduta: ad A. spetta un terzo delle somme depositate, ma lui, secondo le accuse dei familiari, scollina ampiamente il 33% periodico, prendendo soldi anche "per l’acquisto della propria abitazione" e sconfinando nelle quote degli altri due. Che gli fanno causa. In primo grado, i giudici rigettano in toto le istanze dei parenti, ma in appello arriva il ribaltone che impone ad A. di restituire 128.390,52 euro al padre e 39.874,04 euro al fratello.
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Bilancio concordato
La Corte osserva che "dall’esame del dvd, prodotto nel giudizio di primo grado dal convenuto, si evince che A.P. aveva concordato con il padre l’elaborazione del “bilancio domestico” versato in atti". Non solo: "Aveva altresì riconosciuto la correttezza della contabilità eseguita dal padre e i debiti assunti nei confronti di entrambi gli appellanti".
Secondo la Corte l'uomo aveva concordato con il padre l’elaborazione del “bilancio domestico”
Tradotto: c’è una prova di quello che i due parenti sostengono, registrata durante un incontro avvenuto nel gennaio 2016. E a nulla vale, per il Tribunale, che il dvd non sia stato depositato, visto che ne esiste agli atti una trascrizione di cui la controparte non ha contestato né "la veridicità" tantomeno "la riferibilità ad A.P.".
Non è finita: un consulente tecnico ha certificato che fino al 31 marzo 2016, data dell’ultimo estratto conto con saldo finale di 144 euro, la contabilità del “bilancio domestico” presentava "un perfetto parallelismo tra il movimento bancario risultante da estratto conto e il movimento bancario da bilancio domestico".
Ricorso in Cassazione
A.P. non ci sta e si rivolge alla Cassazione, sostenendo che i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato a ritenere validi a fini probatori "gli stralci di conversazione riportati dagli appellanti" e quindi ad equiparare "il documento informatico (registrazione audio) al documento cartaceo". Per il ricorrente, insomma, si tratterebbe di "una trascrizione parziale di alcune frasi, che, isolate dal contesto in cui sono state dette, non possono in alcun modo costituire, nell’ambito di un processo di diritto, prova confessoria dell’eventuale riconoscimento di debito".
Una tesi rispedita al mittente dagli ermellini, che hanno ritenuto corretto l’operato dei colleghi milanesi: le censure sulle valutazioni "in ordine al contenuto della trascrizione dei file si risolvono in una contestazione di accertamenti di carattere fattuale, evidentemente inammissibili in questa sede di legittimità".
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