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Via libera definitivo del Senato: cambia la responsabilità erariale, stretta sulle colpe gravi e nuovi limiti ai risarcimenti

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30.12.2025

È legge la riforma della Corte dei Conti. Sabato scorso il Senato ha dato il definitivo via libera, con 93 sì, 51 no e 5 astenuti, al testo che riscrive le regole sul controllo e sulla responsabilità erariale dei pubblici funzionari e ridefinisce il ruolo della magistratura contabile.

Il ddl, primo firmatario Tommaso Foti (FdI), relatore Pierantonio Zanettin (FI), si pone l’obiettivo di smorzare la “paura della firma” e quindi il timore per gli amministratori pubblici di vedersi poi attribuire responsabilità contabili per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Una riforma «necessaria» che, nelle intenzioni della maggioranza, dovrebbe dare anche una spinta allo sviluppo del Paese, rallentato a causa dell’eccessiva burocrazia. Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si tratta di una «svolta coraggiosa» da non mettere in relazione alla recente bocciatura da parte della Corte dei Conti di alcuni atti legati al progetto del Ponte sullo Stretto.

Il cuore delle modifiche riguarda soprattutto la disciplina della responsabilità per danno erariale. La responsabilità del pubblico ufficiale, in particolare, non potrà più essere accertata per una colpa grave interpretata in modo vago o estensivo: la definizione è stata resa più restrittiva, richiedendo la violazione “manifesta” di norme di diritto o il travisamento di fatti incontrovertibili. In caso di condanna, il risarcimento del danno erariale non potrà superare il 30 percento del pregiudizio accertato e comunque non potrà eccedere il doppio dell’anno di retribuzione lorda del responsabile (per i magistrati ordinari in caso di condanna per colpa grave il risarcimento massimo è invece pari a sei mesi mensilità, ndr). Se dai fatti contestati dovesse essere accertata una responsabilità penale, il risarcimento sarebbe però integrale. Viene introdotto un meccanismo di “silenzio-assenso”: se la Corte non esprime un parere di legittimità entro 30 giorni (prorogabili fino a 90), l’atto amministrativo si intende........

© Il Dubbio