Morì dopo lo stop alle terapie: "La Cassazione ha deciso: ospedale condannato"
Il caso del paziente deceduto dopo l’interruzione dell’immunoterapia "Diritto alle cure negate e danno per perdita chance di sopravvivenza".
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La Cassazione si è pronunciata (Camera di consiglio del 12 marzo scorso) confermando in sostanza le sentenze del primo grado presso il Tribunale di Siena e dell’Appello di Firenze. Di fatto riconoscendo il danno, già quantificato in 40mila euro, alle figlie per la perdita di chance di sopravvivenza del babbo, morto dopo la sospensione del farmaco immunoterapico. Come già detto in precedenza, i familiari non hanno condotto questa battaglia giudiziaria, arrivata fino alla Cassazione, per ragioni risarcitorie, ma per affermare il diritto alle cure e perché non succedano più casi simili": la vicenda giudiziaria, con il suo esito, è riferita dall’avvocato Fabio Trapuzzano, legale delle figlie del deceduto, insieme a dai due cassazionisti, avvocati Ulpiano e Morcavallo di Roma.
Il caso in questione è quello di un paziente delle Scotte, un uomo affetto da tumore alla prostata che oltre dieci anni fa è stato inserito in una sperimentazione dal professor Michele Maio e dalla professoressa Anna Maria Di Giacomo. La terapia col farmaco immunoterapico, un anticorpo monoclonale denominato Ipilimumab, funziona e la malattia sembra regredire. Ma nel 2014 la casa farmaceutica interrompe la sperimentazione in quanto il farmaco non avrebbe dato "risposta ’statisticamente’ significativa". Il paziente "chiese di poter continuare la cura – ripercorre l’avvocato Trapuzzano – ma i due medici, Maio e Di Giacomo, gliela negarono perché ’off label’. Cosa che invece avrebbero potuto fare con richiesta del farmaco ad uso compassionevole al produttore". Fatto sta che a pochi mesi dalla sospensione, la malattia riprese il suo corso e nell’arco di un anno e mezzo, nel giugno 2016, il paziente morì.
A quel punto è iniziata la battaglia legale delle due figlie, che hanno chiamato in causa l’Ospedale senese ed i due professionisti dell’Immunoncologia per responsabilità medica. In realtà la causa fu condotta dalle familiari in primis per danno biologico e morale, ovvero per la responsabilità nella morte del genitore. Il Tribunale di Siena, che si è espresso nel 2021, non ha riconosciuto il danno mortale ma la "colpevole omissione delle attività necessarie al reperimento del farmaco al di fuori del protocollo sperimentale chiuso". Ovvero la condotta dei due medici avrebbe "privato il paziente di un’opportunità di vita non quantificabile nel medio-lungo periodo". E’ la ’chance di sopravvivenza’, la possibilità di vivere ancora (pur non sapendo quanto ancora). E qui era stata quantificata la cifra risarcitoria di 40mila euro. Ospedale e medici avevano fatto ricorso in Appello, e la sentenza del 2024 aveva di fatto riconosciuto "la responsabilità degli appellanti nell’aver interrotto la terapia sperimentale senza proporre alternative valide". In altre parole è ancora negato il ’danno da morte’, ma è confermato quello ’da perdita di chance di sopravvivenza’, la possibilità di vivere più a lungo.
L’AouS e i medici ricorrono dunque alla Cassazione che nella sua decisione, pubblicata il 30 marzo scorso, riconosce che "l’esito infausto della sperimentazione globale non può assurgere a giustificazione oggettiva della mancata adozione, una volta interrotto il trattamento efficace, di ogni misura, compresa quella di richiedere al produttore la somministrazione del farmaco off label"; ovvero i sanitari, avevano "l’obbligo di adeguare la loro condotta alla storia clinica del soggetto in cura e non ad una media statistica astratta". In altre parole l’efficacia del farmaco sperimentale sul singolo doveva ’prevalere’ sull’inefficacia sui più: "la cura deve essere ritagliata sul paziente", si legge nella decisione.
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