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Regolamento e-evidence. Cosa cambia col nuovo sistema europeo per le prove digitali

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18.08.2026

Dal 18 agosto 2026 diventa applicabile, in Italia e nell'intera Ue, il regolamento europeo 2023/1543 sull’e-evidence, una riforma destinata a cambiare in modo concreto il modo in cui procure e forze di polizia ottengono dati digitali detenuti oltrefrontiera. Per l’Italia ciò comporta due conseguenze speculari: sarà più semplice chiedere a piattaforme, operatori cloud e servizi di comunicazione situati in altri Stati membri di consegnare dati utili a un’indagine. Allo stesso tempo, provider stabiliti in Italia dovranno prepararsi a gestire ordini che potranno arrivare direttamente da autorità giudiziarie straniere, senza l'intermediazione delle autorità italiane (in linea di principio).

Il regolamento europeo nasce da un dato ormai strutturale: comunicazioni, account, log di connessione e file archiviati in cloud sono spesso essenziali per ricostruire un reato, ma raramente si trovano nel Paese in cui l’indagine è aperta. In Europa, più della metà delle indagini penali presenta ormai una componente transfrontaliera nell’accesso alle prove elettroniche. Il sistema precedente (di cui alla direttiva 2014/41/UE) basato soprattutto sull’ordine europeo di indagine o sulle procedure di assistenza giudiziaria, poteva richiedere mesi, mentre il nuovo quadro punta a ridurre drasticamente quell’intervallo. 

Le novità principali 

La novità più importante è la possibilità per un’autorità competente di uno Stato membro di rivolgersi direttamente a un prestatore di servizi stabilito, o legalmente rappresentato, in un altro Stato dell’Unione. Il regolamento introduce l’ordine europeo di produzione (European Production Order, EPO), che impone la consegna di dati già detenuti, e l’ordine europeo di conservazione (European Preservation Order), che obbliga il provider a evitare che dati specifici vengano cancellati mentre l’autorità prepara o completa una successiva richiesta di produzione. Non si tratta dunque di intercettazioni in tempo reale né del potere di imporre la creazione di nuovi dati: riguarda dati esistenti, da preservare o trasmettere secondo procedure standardizzate. 

Per le autorità italiane il guadagno potenziale è evidente. Una procura che indaga, per esempio, su una frode commessa attraverso una piattaforma con infrastrutture in Irlanda, Francia o Germania potrà inviare un certificato europeo di produzione direttamente al soggetto indicato dal provider per ricevere gli ordini. La stessa possibilità vale per servizi di messaggistica, hosting, cloud, marketplace, registri di nomi a dominio e altri intermediari che permettono comunicazioni fra utenti o conservano e trattano i loro dati. In via ordinaria, la risposta deve arrivare entro dieci giorni, mentre nei casi di emergenza, quali una minaccia imminente alla vita, all’integrità fisica di una persona o a infrastrutture critiche, il termine scende a otto ore. 

Non tutti i dati, però, sono trattati nello........

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