Appalti e metodo mafioso. L’aggravante e il processo: "Contestazione legittima"
Calatruria è il nome dell’inchiesta giudiziaria e del relativo processo che ha fatto luce su un sistema di infiltrazioni della ‘ndrangheta in Toscana. L’operazione è emersa nel 2021 come costola del caso Keu
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"In caso di contrasto tra il giudice dell’udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo". E’ il principio granitico con cui la Cassazione conferma che la Procura distrettuale poteva legittimamente contestare nuovamente ad alcune posizioni l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso nonostante fosse stata esclusa dal gup. E’ il processo "Geppo Calatruria" in corso in tribunale. Si tratta di una costola del procedimento Keu, e relativo a presunti condizionamenti sugli appalti: si torna in aula ad aprile per sentire i testimoni di polizia giudiziaria che riferiranno sulle indagini svolte. Un processo, questo, che parla di condotte estorsive, di illecita concorrenza, di ricerca di compiacenze per ottenere posizioni privilegiate nell’assegnazione dei lavori. Uno degli episodi più gravi contestati dall’accusa sarebbe avvenuto proprio a Pontedera, per i lavori alla Srt 429.
Il ricorso alla Suprema Corte era stato presentato dal difensore di uno degli imputati (nove le persone a giudizio). La questione sottoposta agli ermellini ha origini nel decreto con il quale il gup di Firenze, nel 2024, dispose il giudizio modificando il capo d’imputazione con l’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso, inizialmente contestata ad alcune posizioni. Nell’udienza dell’autunno scorso, quando ebbe inizio l’attività istruttoria con l’escussione del primo teste la pubblica accusa, dopo circa un’ora dall’inizio dell’esame, interruppe l’assunzione della prova orale e modificò l’imputazione contestando nuovamente nel processo l’aggravante del metodo mafioso. La difesa si oppose. Il tribunale, decidendo sull’eccezione difensiva, autorizzò con propria ordinanza la modifica della contestazione sul presupposto che "si tratta non di un fatto nuovo ma di un fatto diverso, nella specie di una circostanza aggravante". Da qui la richiesta della difesa alla Cassazione di annullare l’ordinanza del tribunale con tutte le conseguenze di legge. Ma i giudici di legittimità chiariscono: "in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione può essere effettuata dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e, dunque, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari".
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