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Legge di Bilancio 2026: la revisione prezzi tra disciplina transitoria e vuoti normativi

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08.01.2026

L’intervento operato dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), ai commi 487-494 dell’art. 1, si colloca nel solco di una stratificazione normativa ormai pluriennale in materia di adeguamento dei corrispettivi negli appalti pubblici di lavori, che ha visto il legislatore impegnato, a partire dal biennio 2021-2022, in una serie di misure emergenziali volte a fronteggiare l’eccezionale volatilità dei prezzi delle materie prime e dei fattori produttivi. In tale prospettiva, la disciplina introdotta per il 2026 assume una funzione di stabilizzazione ex post del sistema, mirando a ricondurre a coerenza un quadro frammentato, nel quale continuano a convivere contratti regolati da differenti regimi normativi.

Il baricentro dell’intervento legislativo è rappresentato dal comma 490, che estende l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, dei prezzari speciali, ai contratti pubblici di lavori non assoggettati al nuovo Codice dei contratti pubblici, purché aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione non successivo al 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimazione delle opere deve essere contabilizzato applicando i suddetti prezzari, anche in deroga alle clausole contrattuali e agli eventuali meccanismi di indicizzazione previsti dalla disciplina previgente, con effetti sia in aumento sia in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, e comunque al netto del ribasso d’asta.

Sotto il profilo sistematico, la scelta del legislatore appare coerente con l’impostazione già fatta propria dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 e dalle successive proroghe, nella misura in cui si conferma la volontà di sottrarre l’adeguamento dei prezzi alla logica pattizia, attribuendo carattere........

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