Il gup non può cambiare l’accusa senza sentire le parti
La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto che disponeva il giudizio nei confronti di un imputato calabrese, al quale vengono contestati reati che avrebbe commesso tra il 2018 e il 2019 nei territori di Bianco, San Luca e Rose, i primi due comuni in provincia di Reggio Calabria e il terzo in provincia di Cosenza. Il provvedimento, emesso dal giudice dell’udienza preliminare di Reggio Calabria il 7 aprile 2025, è stato impugnato dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, che ne aveva denunciato il carattere abnorme.
La pubblica accusa ha evidenziato che il gup, nell’emettere il decreto di rinvio a giudizio, aveva escluso l’aggravante mafiosa prevista dall’articolo 416- bis. 1 del codice penale, contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, senza attivare il confronto con le parti, in violazione dell’articolo 423, comma 1- bis, del codice di procedura penale. Tale omissione, secondo l’ufficio antimafia reggino, aveva generato «una situazione di stallo processuale»,........
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