Le invasioni di campo della magistratura e la resa della politica
Si sente dire spesso che tre indizi fanno una prova. Se ciò fosse effettivamente vero, allora ci sarebbe la prova che, nei fatti (non si giudicano mai le intenzioni), la magistratura sta invadendo settori che la nostra Costituzione assegna ad altri, Parlamento, governo, enti locali che siano. Mi permetto, quindi, segnalare alcuni di questi indizi.
Il più clamoroso mi pare quello messo in atto, addirittura, dal massimo organo della magistratura e cioè la Corte costituzionale, la quale, ai sensi dell’articolo 134 della nostra carta fondamentale, è chiamata a giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni». In parole povere, la Corte deve dire se una legge è incostituzionale oppure no. Punto. Non deve dire altro.
Lo sconfinamento della Corte costituzionale sul suicidio assistito
Ogni organo istituzionale ha i poteri, ma anche i limiti che la Costituzione gli conferisce. Alla Corte costituzionale viene dato il potere appena citato, ma anche il limite che non può essere superato. Ciascuna istituzione deve avere la coscienza del limite insito nel compito che le viene affidato. La sensazione è che la Corte, nei fatti, stia superando tale limite, attribuendo a se stessa compiti che sono propri del potere legislativo o del potere esecutivo. Clamoroso, in questo senso, è stato il caso relativo al giudizio dato in relazione al suicidio assistito, suscitato dal comportamento del radicale Marco Cappato.
La Corte non si è limitata a dichiarare l’illegittimità costituzionale di una parte dell’articolo 580 del codice penale (“istigazione o aiuto al suicidio”), ma ha anche indicato i criteri che il potere legislativo dovrebbe seguire in una eventuale futura legge e ha sollecitato più volte, sia formalmente che informalmente, il Parlamento a provvedere in tal senso.
Mi pare che in questo caso siano stati superati i limiti imposti alla Corte dall’articolo 134, almeno sotto due profili, uno di merito (indicando il contenuto della legge), l’altro di procedura, ingiungendo al Parlamento di legiferare, quando si sa che rientra nelle facoltà del Parlamento anche quella di non legiferare su una certa materia.
Il guaio è che, a seguito dei pronunciamenti della Corte costituzionale, molti hanno cominciato a comportarsi come se i criteri indicati dalla Corte fossero leggi dello Stato, mentre ciò non è vero. Questo è stato il frutto più grave,........
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