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Decreto sicurezza, c’è il fermo preventivo (ma il pm potrà revocarlo) e lo scudo penale allargato. Nordio: “Vogliamo evitare il ritorno delle Br”

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05.02.2026

Roma, 5 febbraio 2026 – Agenti e ufficiali di polizia potranno “accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore” persone che potrebbero mettere a rischio il “pacifico svolgimento della manifestazione” e l’ “incolumità pubblica”. La bozza del decreto legge Sicurezza, approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri, contiene il controverso “fermo di prevenzione”. Il governo dunque non fa marcia indietro su uno dei punti critici del provvedimento, segnalati dal Quirinale. 

C’è però un correttivo: ovvero la supervisione, anche se ex post, del pm, che può invalidare il provvedimento. Avanti anche con lo scudo legale, mentre è confermata l’assenza della cauzione per gli organizzatori, caldeggiata da Matteo Salvini. Nel complesso il pacchetto è “un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento – scrive Giorgia Meloni in un post –. Uno Stato che difende chi ci difende (...)”. Un problema in Italia è il “doppiopesismo di certa parte della magistratura” – attacca poi di fronte alle telecamere di Dritto e rovescio, su Rete 4 – che “rende difficile” essere efficaci in materia di sicurezza. “Serve un approccio più duro da parte di tutti coloro che sono coinvolti".

Il Dl Sicurezza licenziato dal governo avalla il ‘fermo preventivo’ di soggetti ritenuti pericolosi, che saranno trattenuti per un massimo di 12 ore durante lo svolgimento di manifestazioni. Le forze dell’ordine dovranno tempestivamente informare della misura il pm che potrà decidere la revoca immediata. Del fermo “è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (...) ordina il rilascio della persona accompagnata".  Al pubblico ministero “è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto”. 

Secondo quanto si legge sulla scheda di sintesi del decreto (articolo 7, comma 2) il fermo di prevenzione è autorizzato in “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”. 

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