NASpI anche con dimissioni per violenza di genere: chi ne ha diritto e cosa cambia
NASpI e dimissioni per violenza di genere: l’INPS chiarisce chi ha diritto all’indennità, quali condizioni servono e come presentare domanda
Lasciare il lavoro per sottrarsi a una situazione di violenza non è una scelta davvero volontaria. È da questo principio che parte il nuovo chiarimento dell’INPS sull’accesso alla NASpI per le persone costrette a dimettersi per proteggere la propria incolumità. Anche quando le minacce, le molestie o le condotte persecutorie arrivano da qualcuno che non appartiene all’ambiente professionale, la cessazione del rapporto può essere considerata una forma di disoccupazione involontaria e dare quindi diritto all’indennità.
La novità è particolarmente importante perché la NASpI, in via ordinaria, non viene riconosciuta a chi lascia volontariamente il proprio impiego. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, cioè quelle provocate da circostanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. Con il nuovo orientamento operativo, l’INPS include in questa tutela anche le dimissioni determinate dalla necessità di difendersi dalla violenza di genere, qualificandole come dimissioni per giusta causa dovute al comportamento di un soggetto terzo.
Il riconoscimento, tuttavia, non è automatico. Sarà necessario dimostrare che la situazione di violenza è reale e documentata e che esiste un collegamento concreto tra le condotte subite e l’impossibilità di continuare a lavorare. Non basta, quindi, indicare genericamente una condizione di difficoltà personale: l’INPS dovrà valutare le circostanze e la documentazione presentata insieme alla domanda.
NASpI e violenza di genere, cosa ha chiarito l’INPS
Il punto centrale del chiarimento è la natura delle dimissioni. Quando una persona interrompe il rapporto di lavoro perché continuare a recarsi in ufficio, in fabbrica, in negozio o in qualsiasi altra sede la esporrebbe a un pericolo, la decisione non può essere equiparata a quella di chi lascia liberamente il proprio impiego.
Secondo l’INPS, le violenze e le condotte persecutorie possono determinare un’impossibilità oggettiva di proseguire l’attività lavorativa anche quando provengono da una persona estranea al luogo di lavoro. In questa situazione, le dimissioni diventano un atto di protezione personale e non una scelta compiuta per semplice volontà della lavoratrice o del lavoratore. La conseguenza è che la perdita dell’occupazione viene considerata involontaria, condizione indispensabile per accedere alla NASpI.
L’Istituto ha interpellato sul tema il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.........
