Contenzioso del Brentino. La marmettola va smaltita come rifiuto speciale
La marmettola del Brentino dovrà essere smaltita come rifiuto speciale e non come sottoprodotto riutilizzabile (foto d’archivio)
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MASSAROSAÈ stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato che conclude il secondo grado di giudizio del contenzioso promosso da Nuova Cosmave contro il Comune di Massarosa e Arapat, in merito alla qualificazione dei materiali depositati presso l’impianto di via del Brentino a Massarosa. Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza del Tar Toscana, respingendo l’appello della società e riconoscendo la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale e di Arpat.
La vicenda riguarda circa 17.000 tonnellate di “marmettola”, residui derivanti dalla lavorazione di marmo. La società sosteneva che tale materiale fosse qualificabile come “sottoprodotto” riutilizzabile e non come rifiuto speciale, come qualificato invece dall’Arpat. Sulla base delle relazioni tecniche di Arpat, il Comune di Massarosa aveva emanato un’ordinanza, imponendo la rimozione e lo smaltimento del materiale. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar Toscana e successivamente al Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha disposto un approfondimento mediante verifica tecnica affidata a un esperto nominato dall’Università degli Studi di Firenze. Dalla verifica è emerso che: il materiale non soddisfa il requisito normativo della certezza del riutilizzo, con riferimento all’utilizzo previsto nel progetto di riqualificazione dell’ex discarica dismessa “Cava 4” del Brentino, ovvero servizi sportivi e ricreativi; sotto il profilo delle concentrazioni soglia di contaminazione, il materiale non rispetta i limiti normativi relativi alle aree a verde pubblico/residenziale, pur rientrando nei limiti previsti per le aree ad uso commerciale e industriale.
Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello della Nuova Cosmave, confermato la legittimità degli atti impugnati e posto integralmente a carico della società appellante il compenso del verificatore."La decisione – sostengono i vertici dell’Arpat – consolida l’orientamento secondo cui, per qualificare un materiale come sottoprodotto, devono sussistere contestualmente tutte le condizioni previste dalla norma, fin dal momento della sua produzione. La sentenza conferma la solidità dell’istruttoria svolta dall’Agenzia e la correttezza delle valutazioni tecniche effettuate. L’esito del contenzioso rappresenta un importante chiarimento in materia di gestione dei residui di lavorazione e di corretta applicazione della normativa ambientale".
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