Eutanasia: un’immobilità totale può toglierci la libertà di scegliere?
“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. È l’articolo 579 del codice penale, omicidio del consenziente. È l’articolo che vieta l’eutanasia anche se non parla di eutanasia (erano gli anni Trenta del secolo scorso, d’altra parte, e già questo basterebbe).
Ora i giudici della Corte costituzionale dovranno decidere se è incostituzionale questo non distinguere volontà e condizioni, consensi e codici Rocco. Cioè: se io ho tutte le condizioni previste dalla sentenza 242 del 2019 (quella che ha stabilito le condizioni di accesso al suicidio assistito) ma non posso proprio muovermi e quindi assumere da sola il farmaco o spingere il pulsante di un qualche attrezzo che mi somministri il farmaco, che diritti ho? È giusto che la mia immobilità mi tolga una libertà?
Faccio un esempio più scemo: ho il diritto di uscire all’ora che voglio e per andare dove mi pare. Se non posso camminare o spostarmi da sola, è forse sensato rivedere quella libertà di uscire all’ora che voglio e per andare dove mi pare? Dovremmo sempre ricordare la differenza tra capacità e diritti e non usare una capacità ridotta per eliminare o restringere un diritto. Come siamo........© Il Dubbio
