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Confermata la data della consultazione, Nordio «soddisfatto». Ecco le ragioni dei giudici

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28.01.2026

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal “Comitato dei 15 volenterosi”, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei ministri, a cui era seguito il decreto del presidente della Repubblica, di votare il 22 e 23 marzo sul referendum sulla separazione delle carriere. 

«Una volta conseguito lo scopo dell’articolo 138 Cost., che è quello di permettere la promulgazione e l’entrata in vigore della legge solo all’esito della consultazione elettorale, viene meno ogni interesse […] a tutelare eventuali ulteriori proposte referendarie». In pratica, spiegano i giudici Michele Francavilla e Giuseppe Licheri, l’art. 138 della Costituzione «consente (e non impone)» a tre soggetti, come dimostrato dall’impiego della congiunzione disgiuntiva “o” (“un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”), di attivare il procedimento referendario». Una volta, dunque, che uno dei soggetti si sia fatto carico di promuovere l’iniziativa, e la legittimità di essa sia stata positivamente vagliata dall’Ufficio centrale per il referendum, «non sussistono ragioni affinché l’Esecutivo differisca l’indizione del voto».

Per quanto concerne il quesito, la disciplina del referendum costituzionale differisce nettamente da quella del referendum abrogativo, pertanto «il testo del quesito non è nella disponibilità dei........

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