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Senza la sovranità dell’utente non c’è libertà nella scuola

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03.06.2025

«Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (…)». A quasi ottant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione una parte decisiva di tale principio costituzionale, quella relativa all’istruzione e quindi alla scuola, continua a restare disapplicata. Lo Stato, invece di intervenire solo nel caso «di incapacità dei genitori» come stabilito nel medesimo articolo, entra a gamba tesa nell’istruzione di regola e in prima battuta.

Erede incondizionata in questo del regime fascista, la Repubblica ha scelto di conservare il quasi-monopolio del servizio scolastico, che lo Stato fornisce a tutti con proprio personale in modo in teoria uniforme e indifferenziato.

È un monopolio di tradizione francese entrato in Italia con il regno sabaudo. Compare nella storia con la Rivoluzione, deciso dall’Assemblea Nazionale nel 1791 e poi delineato nel 1792 da Condorcet nel suo Rapport sur l’Instruction Publique ove per la prima volta si stabilisce che la scuola deve essere «unica, gratuita e neutra». Il fascismo lo ampliò e lo completò. Il fatto che poi questa eredità non sia stata messa in discussione da alcuna forza politica, ma anzi sia stata fatta propria dall’intero schieramento dei partiti post-fascisti può forse spiegare la convinzione, così diffusa in Italia, che fare scuola sia un tipico compito dello Stato: un’idea che altrove non esiste. Anche nell’Italia democratica e repubblicana i genitori hanno perciò continuato a restare esclusi dalle scelte in tema di istruzione, in pieno contrasto coni l’art. 30.

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A meno che possano farlo a proprie spese, i genitori in Italia infatti non hanno modo di scegliere in quale scuola e da quali insegnanti far istruire i propri figli. Solo a 52 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, con la legge n.62 del 2000, è stato finalmente riconosciuto che «il sistema nazionale di istruzione (…) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie........

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