L’analisi dei giuslavoristi. Autonomi o dipendenti? Tutta la partita si gioca qui
Roma, 26 febbraio 2026 – Caporalato, rider, paghe da fame, sfruttamento dei platform workers. Con il caso di Deliveroo, torna in primo piano la questione di come regolamentare il lavoro dei "fattorini digitali" e di quel crescente esercito di giovani (e meno giovani) che svolgono attività collegate e gestite da piattaforme. A spiegare le regole attuali è Pietro Ichino, uno dei più autorevoli giuslavoristi italiani, già senatore Pd: il settore "non solo è regolamentabile, ma è già disciplinato da una Direttiva Ue, che dovrà essere attuata entro quest’anno, da una norma legislativa del 2019 e anche da un contratto collettivo nazionale stipulato nel settembre 2020 da Assodelivery, che rappresenta la maggior parte delle imprese del settore, e da Ugl-Rider, che allora era il sindacato più rappresentativo, dopo la confluenza in Ugl della principale associazione nazionale dei rider".
Il problema, però, è che sia Cgil, Cisl e Uil sia la Procura di Milano considerano il lavoro dei rider subordinato, con ciò che ne consegue: commissariamenti delle multinazionali per caporalato e richiesta di assunzione come lavoratori dipendenti dei fattorini. Come prevede, del resto, il contratto collettivo firmato dalle tre sigle con JustEat. Quel contratto – puntualizza Ichino – "corrisponde a un modello di organizzazione del lavoro molto diverso e non è scontato che porti complessivamente maggiori benefici rispetto al contratto collettivo di Assodelivery".
Osserva, a sua volta, Emmanuele Massagli, docente alla Lumsa e Presidente della Fondazione Tarantelli: "Il Tribunale di Milano è piuttosto indifferente alla volontà dei rider e alle peculiarità della loro organizzazione del lavoro: le decisioni sono conseguenti alla ricostruzione del rapporto in termini formali, non sostanziali. Se l’assetto della piattaforma è considerato funzionale al controllo del lavoratore (tracciamento geografico, ranking, tempi di consegna, e così via), questo non può che essere dipendente". Solo che – insiste Massagli – "non è possibile non osservare, tuttavia, che si tratta di una intrusione (giusta o sbagliata) nel cuore delle materie oggetto della contrattazione collettiva: regolazione dei rapporti di lavoro e salario. Ciò che il legislatore e le parti sociali non escludono a priori, ossia la natura anche indipendentemente o parasubordinata dell’attività di consegna di cibo (si vedano il Jobs Act, ma anche l’accordo per i cosiddetti shopper, sottoscritto non dall’Ugl, ma da Cgil, Cisl e Uil), pare invece negato dal pubblico ministero".
Il punto chiave, dunque, è quello della natura dipendente o autonoma di queste attività. E su questo le tesi degli addetti ai lavori sono divergenti, anche se da parte di tutti c’è il rinvio alla contrattazione collettiva. "Se lavorano sotto il pieno controllo organizzativo delle piattaforme – avvisa Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi – gli si devono riconoscere tutte le tutele dei lavoratori subordinati. Altrimenti si attivi la contrattazione collettiva per costruire una sistema di protezioni adeguato e su misura delle loro specificità". Come fare per evitare contratti-pirata? "Occorre fare in modo che le retribuzioni siano stabilite esclusivamente dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni effettivamente più rappresentative. Non è impossibile, basterebbe riconoscerne formalmente l’autorità salariale attraverso l’efficacia erga omnes e sparirebbero i contratti fatti apposta per ridurre la componente retributiva".
A tirare le somme, sulla qualificazione e regolazione del rapporto dei rider, è Ichino: "La norma del 2019 stabilisce una presunzione di subordinazione per questo tipo di lavoro governato attraverso la piattaforma digitale. Però prevede anche la possibilità di contrattazione collettiva di una sua diversa qualificazione: è appunto quello che ha fatto il contratto Assodelivery. Ho sempre sostenuto che nell’era digitale l’area di applicazione del diritto del lavoro non dovrebbe più essere individuata in base al criterio della subordinazione, che è un concetto adatto al tessuto produttivo del secolo scorso, bensì in base al criterio della dipendenza economica: va protetto il lavoro della persona svolto continuativamente in condizioni di monocommittenza e fino a un limite ragionevole di reddito complessivo. È il criterio adottato dalla legge Fornero del 2012 per proteggere le collaborazioni autonome continuative".
