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Lo Stato sempre più onnipotente

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06.03.2026

La legge sull’equo canone continua a limitare la libertà dei proprietari: se vendi un immobile affittato, lo Stato stabilisce chi ha il diritto di comprarlo prima e persino di sostituirsi all’acquirente.

C’è qualcosa di profondamente rivelatore nella disciplina italiana della prelazione negli immobili locati. Quando un proprietario decide di vendere un bene affittato, la legge stabilisce che l’inquilino debba avere la precedenza nell’acquisto. Non è una scelta delle parti, né nasce da un contratto, e neppure deriva da un accordo. È un obbligo imposto dall’ordinamento.

La recente ordinanza n. 2282 del 4 febbraio 2026 della Corte di Cassazione si muove dentro questo quadro. La stessa afferma che, se il proprietario vende senza avvisare l’inquilino – la cosiddetta denuntiatio prevista dalla vecchia legge n. 392 del 1978 (c.d. dell’equo canone) – il conduttore non può ottenere automaticamente il trasferimento dell’immobile, ossia non può chiedere subito al giudice che la casa venga data direttamente a lui. Può però esercitare il diritto di riscatto dopo la vendita e sostituirsi all’acquirente.

Sul piano tecnico formale la decisione è lineare. Ma la questione vera non è giuridica, è invece culturale ed economica. Perché una legge dovrebbe stabilire chi ha il diritto di comprare un bene privato prima di un altro? Perché lo Stato dovrebbe intervenire nella libertà di scambio tra due individui che intendono concludere una compravendita?

La risposta sta nella visione del mondo........

© L'Opinione delle Libertà