menu_open Columnists
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

L’asilo infinito: qualche considerazione sull’articolo 10 della Costituzione

25 0
02.09.2026

Ci sono articoli della Costituzione che tutti conoscono, articoli che tutti citano e articoli che, forse prudentemente, si preferisce leggere in fretta. Il terzo comma dell’articolo 10 appartiene all’ultima categoria. Dice: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Letto con attenzione, è un testo impressionante. Non dice che ha diritto d’asilo chi viene perseguitato personalmente perché oppositore politico. Non dice che lo ha chi rischia il carcere, la tortura o la morte. Non parla nemmeno, come farà la Convenzione di Ginevra del 1951, di un fondato timore di persecuzione per ragioni determinate. Dice qualcosa di molto più vasto.

Dice che ha diritto d’asilo lo straniero al quale sia impedito nel proprio paese “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”.

Ora proviamo, per una volta, a prendere sul serio le parole. Quanti sono? Quanti esseri umani vivono oggi in paesi nei quali possono esercitare effettivamente libertà democratiche equivalenti a quelle garantite dalla Costituzione italiana? E quanti vivono invece sotto dittature, autocrazie, teocrazie, monarchie assolute, regimi a partito unico o sistemi nei quali libertà di stampa, associazione, religione, opposizione politica o manifestazione del pensiero sono fortemente limitate?

Non occorre azzardare una cifra precisa. Potrebbero essere miliardi. La Cina da sola supera il miliardo di abitanti. Aggiungiamo Afghanistan, Iran, Corea del Nord, numerosi Stati africani e asiatici, monarchie nelle quali non esiste una democrazia paragonabile a quella costituzionale italiana e tutti gli altri ordinamenti nei quali una o più delle nostre libertà democratiche fondamentali non possono essere effettivamente esercitate.

La platea potenziale diventa sterminata. Naturalmente questo non significa che miliardi di persone possano domani presentarsi alla frontiera italiana e ottenere automaticamente un permesso di soggiorno.

Ma proprio qui comincia il problema. Perché il testo costituzionale non dice che costoro hanno diritto di domandare asilo. Dice che “hanno diritto d’asilo”. La differenza non è un dettaglio. Un diritto non è una domanda. Su questo punto la giurisprudenza italiana è stata, almeno in una fase fondamentale della sua storia, sorprendentemente esplicita.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4674 del 1997, qualificarono quello previsto dall’articolo 10 come un vero diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo. Dunque, non solo una generosa dichiarazione d’intenti. Non l’invito rivolto al Parlamento affinché, un giorno, decidesse chi proteggere. Per questo le ultime sette parole dell’articolo assumono un significato particolarmente rilevante: “Secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Che cosa significa?........

© L'Opinione delle Libertà