Concessioni balneari: bando-tipo fantasma e decreti mai nati - enti locali e operatori in una paralisi che l'Italia non può più permettersi
A distanza di quasi quattro anni dall’entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. 118 — che ha sancito l’obbligo di assoggettare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a procedure di evidenza pubblica —, il sistema delle concessioni balneari si trova in una condizione che non esiste parola più precisa per descrivere: in bilico. Non tra il vecchio e il nuovo regime — quella transizione è ormai irreversibile, come confermano le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021 e la CGUE nella sentenza Ginosa del 20 aprile 2023 (C-348/22) —, ma tra l’obbligo giuridico di agire e l’impossibilità pratica di farlo con regole certe.
Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, attualmente in conversione al Senato (AS 1832, Commissione Ambiente), con termine perentorio il 10 maggio 2026, ha ridefinito il calendario della transizione: le concessioni in essere scadranno il 30 settembre 2027, gli enti concedenti devono avviare le procedure di selezione competitiva entro il 30 giugno 2027, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tenuto a trasmettere alla Conferenza Unificata lo schema di bando-tipo nazionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto — vale a dire, entro l’11 aprile 2026. Questa data è già alle spalle al momento in cui si scrive. Il bando-tipo non è ancora stato adottato in via definitiva. La Conferenza Unificata non si è ancora espressa. E il decreto interministeriale MIT-MEF sui criteri di quantificazione dell’indennizzo — previsto dalla L. 118/2022 con termine originario al 31 marzo 2025, prorogato e mai adottato — continua a non vedere la luce. Si tratta di due tasselli normativi essenziali, la cui assenza non è una lacuna tecnica tollerabile, ma un cortocircuito sistemico che investe l’intero impianto riformatore.
La struttura del problema è chiara: il legislatore ha fissato scadenze operative vincolanti senza contestualmente fornire agli operatori del procedimento — amministrazioni comunali, stazioni appaltanti, concessionari uscenti e aspiranti concessionari — gli strumenti normativi necessari per agire in modo uniforme, legittimo e pienamente consapevole delle conseguenze economiche delle proprie scelte.
In assenza del modello ministeriale, i Comuni si trovano di fronte a un’alternativa scomoda. Da un lato, attendere il bando-tipo esponendosi al rischio di inerzia censurata dal giudice amministrativo: il TAR Liguria, con le sentenze nn. 111, 112 e 113/2026 del 2 febbraio 2026 (casi Pietra Ligure, Sarzana e Laigueglia), ha già imposto ai Comuni di bandire e concludere le........
