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‘Velox non è omologato’, annullata la multa Prefettura condannata a pagare

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L’avvocato Eva Vigato

Rovigo, 24 marzo 2026 _ Non è una soddisfazione da poco. L’avvocato Eva Vigato non si è mai arresa. E alla fine ce l’ha fatta. E’ riuscita a far annullare una multa al suo cliente, 50 anni, che era al volante quel giorno davanti all’autovelox di Bagnolo di Po. Aveva superato il limite di velocità di una decina di chilometri, verbale di 53 euro. Era il 23 ottobre del 2024. Sono passati un po’ di anni ma il giudice di pace di Rovigo, Sandrina Fiorito, ha dato ragione a lei e all’automobilista. E’ stata condannata la Prefettura di Rovigo a risarcire le spese legali, stiamo parlando di 139 euro. Sì, perché lungo la strada di questa battaglia legale la prefettura aveva rigettato il primo ricorso, la multa era così lievitata ad un centinaio di euro. Così deciso in Rovigo il 12 marzo del 2026. Con questa frase, piuttosto perentoria, termina la sentenza e si chiude questo braccio di ferro sul filo della legge. Al centro della questione, ormai è un ritornello, l’omologazione dell’apparecchio per rilevare la velocità. Tema discusso, nodo che spesso finisce per rendere nulle multe su multe. Un passo indietro. Verbale notificato a mezzo del servizio postale, la Polizia Locale Centro Polesine del Comune di Bagnolo di Po contesta al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 7, del Codice della Strada, avvenuta in via Stradone Runzi, a seguito di rilevamento della velocità mediante apparecchiatura "autovelox" modello T-ex speed V.2.0. L’automobilista non ci sta. Eva Vigato fa ricorso al Prefetto di Rovigo contestando un po’ di cosette. La non tempestività della notifica del verbale (avvenuta oltre 90 giorni dall'infrazione); la nullità della notifica del verbale. E soprattutto, la mancata omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità. Il Prefetto di Rovigo rigetta il ricorso, confermando il verbale di accertamento. Pagamento della sanzione di 108,02, comprensiva delle spese di accertamento, procedimento e notifica. L’automobilista non si arrende. Il legale si rivolge al Giudice di Pace. Il Comune di Bagnolo di Po, delegato dalla Prefettura, contesta tutti i motivi del ricorso, producendo documentazione che attesta l'approvazione ministeriale dell'apparecchiatura, la sua taratura e funzionalità, la regolarità della notifica del verbale. Non basta. L'art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce espressamente che ‘per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate’. Tradotto via la multa, prefettura condannata a pagare 139 euro. Che non sono un capitale, ma segnano la vittoria dell’automobilista.

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