Scuola, prof precaria da 15 anni: lo Stato condannato a pagarle 13 stipendi
Ancona, 15 febbraio 2026 – Oltre quindici anni da precaria, poi il ruolo. Ma lo Stato viene condannato a pagarle 13 stipendi. Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto il danno per abuso di contratti a termine a una docente di religione cattolica: la stabilizzazione, secondo quanto stabilito dal Tribunale, non cancella il passato.
15 anni di contratti annuali
Per oltre quindici anni ha insegnato religione cattolica con contratti annuali a tempo determinato, dal 2009/2010 fino al 2024/2025, senza interruzioni. Ogni settembre una nuova firma, ogni giugno l’incertezza. Poi, dal primo settembre 2025, l’immissione in ruolo. Ma quel traguardo non basta a chiudere i conti con il passato. Con la sentenza depositata il 12 febbraio, il Tribunale di Ancona ha condannato l’amministrazione a pagare alla docente 13 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il Tfr, oltre interessi o rivalutazione, per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine. Il punto chiave è che superati i 36 mesi di servizio a termine, soglia individuata dalla giurisprudenza come limite massimo fisiologico, scatta la responsabilità per il cosiddetto «danno da precarizzazione». E nel caso concreto gli anni oltre quella soglia sono stati tredici, dal 2012/2013 al 2024/2025.
Prof di religione precario, dopo 20 anni di supplenze arriva il risarcimento
Il giudice in disaccordo con la difesa
L’amministrazione ha sostenuto che il risarcimento non fosse dovuto perché la docente è stata assunta in ruolo dal 1.9.2025: la docente è stata assunta nell’ambito della procedura straordinaria di assunzione bandita nel 2024, e dunque, sosteneva la difesa, il danno sarebbe stato riassorbito dalla stabilizzazione. Il giudice non è d’accordo. Richiamando la recente giurisprudenza della Cassazione, la sentenza chiarisce che una procedura selettiva con prova orale didattico-metodologica, verifica dell’inglese e valutazione dei titoli non equivale a una stabilizzazione automatica e riparatoria. È una selezione vera e propria, che offre una «chance», ma non cancella l’abuso pregresso. Un altro passaggio decisivo è che dal 17 settembre 2024 è cambiato l’articolo 36 del Testo unico del pubblico impiego.
Oggi, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, il giudice può riconoscere un’indennità da un minimo di quattro a un massimo di ventiquattro mensilità, tenendo conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso specifico, il Tribunale ha scelto di attribuire una mensilità per ogni anno di illecito oltre i 36 mesi, arrivando così a 13 stipendi. Non solo. L’amministrazione è stata condannata anche a rifondere le spese legali, quantificate in 3.200 euro oltre accessori.
