Microcasa di 13 metri quadri (con bagno), il Comune prova a vietare la vendita: “Troppo piccola per viverci”
“Artemio“ Renato Pozzetto in una delle scene cult del monolocale in “Il ragazzo di campagna“, film del 1984
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SeguiciMilano, 11 aprile 2026 – Quel monolocale di 13 metri quadrati esiste dal 1881. E la documentazione catastale storica, risalente al 1947, ne certifica “la destinazione abitativa e la consistenza di un solo vano, originariamente servito da un servizio igienico condominiale sul ballatoio”.
Nel 1993, il proprietario, che ha ricevuto in eredità la microcasa in centro, realizza un servizio igienico interno da 1,09 metri quadrati, visto che i lavori condominiali che si concluderanno l’anno dopo prevedono l’eliminazione delle toilette comuni.
Trent’anni dopo, il 28 marzo 2024, sottoscrive una proposta d’acquisto dell’immobile e stipula pure il contratto preliminare, incassando una caparra di 10mila euro. A metà giugno, presenta una Scia in Comune “per sanare, tramite manutenzione straordinaria, il servizio igienico realizzato nel 1993, versando la relativa sanzione pecuniaria”.
Il granello nel meccanismo
Ed è a questo punto che l’iter si inceppa, facendo diventare indirettamente questa storia una cartina al tornasole dell’attuale situazione abitativa all’ombra della Madonnina, più volte finita al centro delle polemiche anche per la presenza di appartamenti minuscoli (affittati o venduti a prezzi da capogiro) che ricordano la celebre scena del film “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto.
L’efficacia della Scia – acronimo che sta per “Segnalazione certificata di inizio attività” e che le inchieste della Procura sull’Urbanistica hanno infilato giocoforza pure nel vocabolario dei non addetti ai lavori – è condizionata al parere igienico-sanitario dell’Ats, che prima dice di no (chiedendo la creazione di un disimpegno) e poi dice di sì “a seguito della presentazione di un progetto modificato”.
Finita? No, perché l’8 ottobre 2024 il Comune comunica l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della Scia, motivandolo con la presunta “assenza di atti comprovanti l’originaria destinazione residenztale dell’unità immobiliare”.
La contromossa del proprietario
Quando il proprietario, assistito dagli avvocati Guido e Ludovico Inzaghi, produce gli atti che attestano il contrario, l’amministrazione ribadisce comunque lo stop alla Scia e ordina la rimozione del bagno, motivando il provvedimento con l’articolo 96 del Regolamento edilizio che prevede “una superficie utile minima di 28 metri quadrati per gli alloggi”. Detto altrimenti: quel luogo è troppo striminzito per trasformarlo in una casa.
L’istanza al tribunale
A quel punto, scatta il ricorso al Tar, anche perché il proprietario ha dovuto rinunciare all’affare e versare 20mila euro, il doppio dell’anticipo già incamerato. I legali fondano l’istanza su due punti. Il primo: la norma non può essere applicata “retroattivamente a un immobile esistente da oltre un secolo”, specie se non si tratta di una nuova costruzione bensì di una manutenzione che migliora la situazione igienica.
Il secondo: il Comune avrebbe violato i principi generali dell’azione amministrativa, “quali la buona fede, la collaborazione e la tutela del legittimo affidamento”. In che modo? Inducendo il proprietario a ritenere che il procedimento si sarebbe concluso col lieto fine. I giudici del Tar si sono concentrati proprio su questo aspetto per dare ragione al ricorrente: “L’inerzia e la successiva condotta dell’amministrazione hanno ingenerato un legittimo affidamento sulla stabilità del titolo abitativo, rafforzato dal parere favorevole dell’Ats e dalla realizzazione delle opere”. In sintesi, la decisione impugnata “risulta viziata”. E ora? Il Comune dovrà riesaminare l’intera pratica.
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