Assegno di inclusione. Inps, l’impegno nella previdenza
Indicazioni per l’Assegno di inclusione
ADI PER I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI
Con la circolare Inps del 20 maggio scorso, n. 58, l’Istituto di previdenza fornisce indicazioni in merito ai requisiti di accesso all’Assegno di inclusione (Adi), alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, nonché in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Si tratta di soggetti stranieri ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno qualora:
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi;
siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.
La durata dell’Adi non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’Adi stesso e del momento in cui viene presentata la domanda rispetto alla validità del permesso di soggiorno.
Ticket di licenziamento
CHIARIMENTI PER I DETENUTI LAVORATORI
L’Istituto di previdenza, con la circolare Inps del 20 maggio scorso, n. 59, fornisce chiarimenti sull’obbligo del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla Naspi. Tuttavia, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra le cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro e quelle determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.
Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente. Invece, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, l’esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare in concreto la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Solo........
