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Sicilia, aborto. Sventato attentato all’obiezione di coscienza
Di fronte a una legge regionale che in tema di aborto, e dunque in tema di soppressione della vita, ha provato a snaturare la dialetticità della coscienza umana, la Corte costituzionale ha tenuto dritta la barra dei valori. Quantomeno per ribadire quelle inalienabili ovvietà naturali, che le ideologie materialiste non considerano.
La legge della Regione siciliana n. 23 del 2025 (Norme in materia di sanità), al terzo comma dell’articolo 2 dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, si dotano di idoneo personale non obiettore di coscienza sulla c.d. IVG. Insomma, concorsi pubblici riservati a chi non è obiettore di coscienza sull’aborto.
Ma il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha giustamente promosso questioni di legittimità costituzionale, ricordando una sacra ovvietà che il mainstream progressista vorrebbe disinnescare dall’opinione pubblica: l’accesso ai concorsi pubblici non può essere condizionato dalle convinzioni morali dei candidati.
Una norma regionale non può falcidiare la libertà di coscienza e la conseguente scelta morale di non praticare aborti, in nome di calcoli organizzativi sui servizi previsti dalla legge n. 194 del 1978 per la IVG.
La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2026 ha dunque affermato che la formula selettiva “riservata”, prevista dal legislatore regionale siciliano, inciderebbe negativamente sulla possibilità di tutti i potenziali candidati nel partecipare alle procedure concorsuali, con lesione del principio di eguaglianza. Gli aspiranti sanitari sarebbero esclusi dalle selezioni a causa delle loro convinzioni personali e morali.
Nel proporre le questioni di costituzionalità, l’Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della legge n. 194 del 1978 il diritto all’obiezione di coscienza può essere esercitato in qualsiasi momento del rapporto di lavoro. I vincitori dei concorsi riservati potrebbero dunque sollevare obiezione anche dopo l’assunzione o l’immissione in servizio, e quelle tipologie concorsuali, di conseguenza, risulterebbero comunque inidonee a garantire il servizio di IVG. Oltre ad essere ingiustamente discriminatoria, tale legge regionale risulta pure sproporzionata, contraddittoria e inefficace, a meno che gli intenti non fossero quelli di giungere a un assetto regionalista liberticida della dialettica morale.
Obiezione di coscienza
La Consulta, inoltre, ha evidenziato come l’articolo 9 della legge n. 194 dimostri una volontà legislativa tesa a valorizzare fortemente il rilievo costituzionale che assume la libertà di coscienza, tradizionalmente riconosciuta fin da epoche molto lontane quale «carattere essenziale dell’irriducibile identità della persona umana». In aggiunta ha osservato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana», giacché essa rappresenta «un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)» (in tal modo si espresse già nella sentenza n. 467 del 1991).
La Consulta, sulla legge siciliana, ha dichiarato tecnicamente non fondate le questioni di legittimità sollevate, poiché occorrerà seguire l’interpretazione costituzionalmente orientata che di quella disciplina essa ha fornito in sentenza. Ma in sostanza, attraverso la messa in riga del legislatore regionale siciliano, si è evitata una ferita nel diritto naturale alla libertà di coscienza, a tutela del primo di tutti i diritti naturali, che è la vita.
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