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La sentenza che fa scuola: in cattedra dopo i 67 anni

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20.03.2026

La sentenza del Tribunale, sezione lavoro, del 13 marzo scorso, è stata seguita e resa nota dalla Flc Cgil Siena

Siena, 20 marzo 2026 – Docente precaria esclusa dalle graduatorie delle supplenze al raggiungimento dei 67 anni d’età, ma senza contributi minimi per andare in pensione: l’insegnante fa ricorso e vince contro il Ministero dell’istruzione.

Docente a 67 anni senza pensione: il Tribunale di Siena ribalta il Ministero

E’ la sintesi di una storia giudiziaria che interesserà molti lavoratori della scuola. A renderla nota è la Flc Cgil di Siena, dopo la sentenza 135/2026 del Tribunale di Siena, sezione lavoro, pubblicata una settimana fa, il 13 marzo: la sentenza ha accolto integralmente il ricorso promosso contro il Ministero dell’istruzione e del merito, in materia di permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze (gps) oltre il 67° anno di età in assenza del requisito minimo contributivo.

La sentenza 135/2026: i precari possono lavorare fino ai 71 anni

La ricorrente – ripercorriamo la vicenda professionale –, una docente precaria con incarichi annuali continuativi dall’anno scolastico 2015-2016, era stata esclusa dalle graduatorie delle supplenze, appunto, per il raggiungimento del 67° anno di età a decorrere dal 1° settembre 2025; nonostante non avesse ancora maturato il requisito minimo dei venti anni di anzianità contributiva per maturare la pensione di vecchiaia.

Il Tribunale, dopo aver confermato in sede collegiale l’ordinanza cautelare che già aveva disposto il reinserimento nelle graduatorie ’gps’, ha ora definito il giudizio di merito accertando l’illegittimità dell’esclusione per limiti di età e disapplicando, per quanto occorra, l’articolo 6 dell’ordinanza ministeriale numero 88 del 2024, nella parte in cui preclude l’inserimento o il mantenimento in graduatoria dei docenti che, pur avendo compiuto 67 anni, non abbiano ancora raggiunto il minimo contributivo, ma possano conseguirlo entro il 71° anno di età.

“Il Tribunale ha quindi affermato la nuova regola applicabile – spiega la nota Flc –: l’istituto della permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo, previsto per il personale di ruolo, deve essere interpretato in modo estensivo e applicato anche ai docenti precari inseriti nelle graduatorie dei supplenti, quando sussista una concreta possibilità di raggiungere i venti anni di contribuzione entro il 71° anno di età. La precedente lettura restrittiva, limitata ai soli docenti di ruolo, viene espressamente superata in quanto incompatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea”.

Un precedente decisivo per migliaia di insegnanti supplenti

La causa è stata seguita e patrocinata dall’avvocato Francesco Americo, che la Flc Cgil di Siena “ringrazia per il fondamentale contributo professionale e per il costante impegno a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori precari della scuola”.

“Questa decisione rappresenta un precedente di grande rilievo – continua la Flc – per tutte le colleghe e i colleghi che, pur avendo superato i 67 anni, non abbiano ancora raggiunto il minimo contributivo e possano farlo proseguendo l’attività lavorativa attraverso incarichi di supplenza. La Flc Cgil di Siena si impegna a valorizzare questo risultato in tutte le sedi opportune e a garantire assistenza sindacale e legale a chi si trovi in situazioni analoghe”.

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