Le ragioni del “sì” al referendum costituzionale
“A un precedente un dubbio”, recitava un brocardo medievale della scuola giuridica bolognese. La stessa che è oggi alla base di tutto il diritto europeo. Ebbene la Legge Vassalli (Legge 13 aprile 1988, n.13) ha instillato questo dubbio.
La Legge sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” leggeva nell’articolo 2, primo comma: “Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
E nel secondo comma: “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.”
La legislazione sulla materia magistratuale diventa più stringente con la riforma del 2015, che modifica l’articolo 9 della Legge Vassalli adeguandola ai dettami giuridici dell’Unione Europea che vedevano l’eliminazione del filtro cosiddetto “endoprocessuale di ammissibilità” della domanda e una più ridotta disciplina dello Stato verso il magistrato. Formalmente il governo Renzi ha allentato le corde disciplinari della magistratura dotandola di maggiore autonomia.
La magistratura italiana discende però inevitabilmente dall’idea giurisdizionale del diritto romano, e non può essere altrimenti per sua natura costitutiva sia ontologica che deontologica: il magistrato ha pieni poteri nell’esercizio delle sue funzioni e li esercita........
