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Via 40mila euro dal conto con la truffa dell’sms spoofing: colpa dell’operatore, il cliente sarà risarcito

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08.03.2026

Condannato l'intermediario bancario per la mancata applicazione degli standard di sicurezza

Per approfondire:

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Monza, 8 marzo 2026 - Si era ritrovato sul conto corrente un prelievo di 40mila euro per un bonifico mai autorizzato, perché frutto di una truffa ormai nota come quella del "sms spoofing".

La decisione

La somma verrà però restituita al cliente, comprensiva di interessi e di spese legali, da parte dell’intermediario bancario delle carte di credito perché il Tribunale civile di Monza ha escluso nei suoi confronti la colpa grave e rilevato che per tenerlo al sicuro sarebbe bastato applicare la direttiva europea che impone la "autenticazione a due fattori", con un codice otp in aggiunta al pin o alla password.

Il raggiro

Il correntista aveva ricevuto un messaggio apparentemente proveniente dalla banca, inserito nella reale cronologia delle comunicazioni dal numero dell'istituto bancario, che segnalava limitazioni operative e invitava a effettuare una verifica tramite un link a un sito identico a quello dell’intermediario. Dopo l’accesso, il cliente era stato contattato telefonicamente da un falso operatore che lo induceva a disinstallare l’app. I truffatori avevano poi registrato un nuovo dispositivo, modificato l’email e deviato le comunicazioni, riuscendo a eseguire il bonifico.

La causa tra cliente e intermediario

Il cliente l'aveva scoperto solo reinstallando l’app, dopo che il successivo contatto da parte di un operatore, che era stato annunciato, tardava ad arrivare. E aveva trascinato l'intermediario davanti al Tribunale di Monza. Il giudice ha ritenuto che il cliente "è tenuto a dimostrare l’utilizzo degli strumenti di pagamento in conformità al contratto, la tempestiva comunicazione alla banca in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato del proprio strumento di pagamento, l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza e l’adeguata custodia dei dispositivi in dotazione", mentre grava sull’intermediario la necessità di assicurare che i dispositivi "non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo strumento". La normativa impone alla banca di "adottare le misure più idonee, alla luce ed in linea con lo sviluppo tecnologico, volte ad impedire l’utilizzo abusivo dello strumento di pagamento".

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