Strage di via D’Amelio: la pista nera merita nuovi accertamenti
Il 19 dicembre 2025 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta ha respinto per la seconda volta la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica, disponendo ulteriori accertamenti investigativi sui mandanti esterni e sui legami con l’eversione di destra.
Questa decisione assume rilievo non soltanto sul piano procedurale, ma anche sul piano storico e politico, poiché riapre questioni irrisolte riguardanti la dinamica della strage di via D’Amelio e la possibile interazione tra organizzazioni mafiose e apparati deviati dello Stato. La cosiddetta “pista nera” relativa alla strage di via D’Amelio ipotizza il coinvolgimento di ambienti eversivi neofascisti, con particolare riferimento a figure come Stefano Delle Chiaie, nel quadro degli attentati del 1992. Tale ipotesi si inserisce in un contesto più ampio di studi e indagini che, già a partire dagli anni Novanta, hanno segnalato la presenza in Italia di reti paramilitari eversive capaci di dialogare con strutture criminali e, in alcuni casi, con settori deviati dei servizi di sicurezza.
A titolo esemplificativo, la stagione degli anni Sessanta e Settanta ha mostrato come collegamenti tra estremismi politici e complicità istituzionali possano tradursi in atti eversivi a scopo destabilizzante. Richiamare tali precedenti non equivale a stabilire una continuità automatica, ma serve a collocare la “pista nera” in una cornice storica verificabile e comparativa. In risposta alla decisione del giudice per le indagini preliminari, la procura della Repubblica si è rivolta alla Suprema Corte, definendo quella decisione un provvedimento anomalo e contrario alle regole del procedimento penale. I giudici di legittimità, a mio parere, correttamente, hanno ritenuto che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari rientrasse pienamente nelle sue attribuzioni, poiché quest’ultimo può indicare nuovi filoni investigativi da approfondire e sollecitare il proseguimento delle indagini qualora ritenga insufficienti gli elementi raccolti dal pubblico ministero.
La distinzione tra competenze del pubblico ministero e poteri del giudice per le indagini preliminari è centrale per garantire il bilanciamento tra accelerazione delle indagini e tutela delle garanzie processuali: quest’ultimo non assume il ruolo d’indagine, ma può legittimamente segnalare piste che, se trascurate, potrebbero compromettere la completezza della ricerca della verità. La Cassazione ha chiarito che l’atto della giudice Graziella Luparello non presentasse vizi patologici, ribadendo che spettava alla stessa suggerire ulteriori piste investigative, mentre alla magistratura requirente rimane la libertà di individuare gli strumenti più idonei per svolgere tali accertamenti e fare luce sulla morte di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. Tale pronuncia si inserisce in una giurisprudenza consolidata che riconosce al giudice per le indagini preliminari un ruolo di stimolo e controllo volto a evitare omissioni investigative rilevanti.
Di conseguenza, l’orientamento della Cassazione rafforza il principio secondo cui il perseguimento della ricerca della verità processuale può richiedere l’indicazione di ulteriori verifiche anche da parte del giudice, senza incidere negativamente sulla discrezionalità tecnica e operativa del pubblico ministero.
La vicenda della strage di via D’Amelio è stata storicamente segnata da un conflitto interpretativo. Da un lato vi sono quanti attribuiscono l’attentato esclusivamente a Cosa Nostra, individuando nel cosiddetto dossier “mafia-appalti” — per il quale la stessa procura della Repubblica di Caltanissetta ha poi chiesto l’archiviazione — il movente principale. Dall’altro vi sono coloro che ritengono che responsabilità più ampie e stratificate debbano essere considerate. Io propendo per quest’ultima ipotesi. Tale orientamento si fonda su una valutazione complessiva degli elementi processuali e delle evidenze raccolte nel tempo: non si tratta di moltiplicare ipotesi prive di fondamento, bensì di integrare prospettive investigative per verificare la presenza di connessioni effettive. La sentenza del processo Borsellino quater, per chi avesse smarrito il ricordo dei fatti, smentisce la preminenza esclusiva del dossier mafia-appalti, inquadrando l’omicidio come parte di una strategia terroristica deliberata da vertici mafiosi.
In questa prospettiva, l’omicidio non va interpretato soltanto come reazione a interessi economici circoscritti, ma come elemento di una strategia più ampia volta a consolidare potere e a condizionare il quadro politico-istituzionale. Emergono con evidenza il tema del depistaggio, considerato tra i più gravi nella storia italiana, e gli accertamenti hanno individuato in via D’Amelio la presenza di persone estranee alla mafia, come agenti dei servizi segreti non identificati. Figure istituzionali infedeli avrebbero orchestrato falsi pentiti, fra cui Vincenzo Scarantino, fornendo loro particolari reali ottenuti da fonti occulte per travisare i responsabili effettivi. Questo fenomeno del falso pentitismo, documentato anche in altri procedimenti giudiziari, provoca danni investigativi gravissimi: oltre a deviare le indagini, mina la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e complica la ricostruzione storica degli eventi.
Le anomalie investigative e il ruolo del Sisde lasciavano supporre che l’eliminazione di Borsellino rispondesse a interessi che travalicavano la cupola mafiosa. A sostegno di questa tesi vi sono elementi documentali, intercettazioni e testimonianze che meritano approfondimento sistematico e confronti tecnici con esperti di intelligence e magistratura. Analogamente, la recente condanna di Paolo Bellini per la strage di Bologna conferma un modello storico in cui criminalità organizzata e apparati deviati dello Stato collaborano a progetti eversivi sostenuti da poteri occulti. Tale sentenza è significativa perché, attraverso un percorso processuale lungo e complesso, ha ricomposto responsabilità che attraversano ambiti diversi, dallo stragismo politico alla complicità istituzionale. Analoghe dinamiche erano già state ipotizzate in precedenti indagini su attentati degli anni di piombo, e la loro riemersione impone una riflessione sistemica sulle modalità con cui lo Stato tutela sé stesso e i cittadini contro le infiltrazioni interne.
Sminuire come mera ricerca di fantasmi tutte le piste che conducono al di fuori del perimetro di Cosa Nostra significa negare l’esistenza di un vasto depistaggio e della partecipazione di apparati statali. Tale atteggiamento, oltre a essere rischioso dal punto di vista storico e giudiziario, può ostacolare la prevenzione di fenomeni analoghi in futuro. Ridurre il movente della strage di via D’Amelio alla sola gestione degli appalti mafiosi avrebbe rischiato di costituire l’atto finale di un occultamento definitivo, pur senza che tale risultato fosse necessariamente l’intento dei magistrati che hanno indagato sul caso.
Per questa ragione, la riapertura di accertamenti e la pluralità delle piste investigative rappresentano, sul piano della garanzia processuale e della verità storica, strumenti essenziali per assicurare che responsabilità complesse non restino occultate. In conclusione, la decisione del giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta e la successiva conferma della Cassazione richiamano l’attenzione sull’importanza di un’indagine ampia e metodologicamente rigorosa. Sono necessari approfondimenti tecnici, acquisizione e analisi di documentazione d’archivio, audizioni di esperti di intelligence e storia contemporanea, nonché una verifica puntuale delle segnalazioni testimoniali. Solo attraverso un approccio integrato e trasparente ci si potrà avvicinare a una ricostruzione credibile degli eventi e offrire giustizia e verità alle vittime e alle istituzioni sane dello Stato.
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